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Sezione di Pero
STATUTO
TITOLO PRIMO: Costituzione, sede, scopi, durata. Art. 1) E' costituita un'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza e Soccorso denominata "AS.T.RA. RADIO SOCCORSO PERO" per brevità chiamata (AS.T.RA SOCCORSO PERO). La sede legale/operativa è fissata a Pero (MI) Via Papa Giovanni XXIII, 6/B L'Associazione non ha fini di lucro. Art. 2) La presente Associazione ha la durata d'anni 99. L'Assemblea dei Soci potrà prorogare, alla scadenza il termine di durata. Art. 3) AS.T.RA SOCCORSO PERO è un momento d'aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del Volontariato organizzato nella Federazione Nazionale alla quale aderisce. AS.T.RA SOCCORSO PERO è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia. Art. 4) AS.T.RA SOCCORSO PERO informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono: 1° Aggregare i cittadini sui problemi della vita sociale e culturale. 2° Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali secondo i valori della solidarietà 3° Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività 4° Contribuire ai principi della mutualità 5° Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione. 6° Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della Collettività 7° Favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'han-dicap e ad altre iniziative atte comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici 8° Collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto. Art. 5) I suoi obiettivi sono: 1° Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento 2° Organizzare forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo 3° Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi 4° Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà 5° Organizzare il soccorso mediante autoambulanza d'ammalati o feriti 6° Organizzare servizi ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche 7° Promuovere la raccolta del sangue 8° Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire la migliore qualità della vita 9° Organizzare la formazione del volontario in collaborazione anche con i progetti dell'A.I.S. e le direttive della Regione Lombardia. 10° Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente 11° Promuovere iniziative d'informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali 12° Organizzare momenti di studio ed iniziative d'informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche 13° Organizzare i servizi di mutualità Art. 6) Tutte le attività descritte si realizzano nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. TITOLO SECONDO: Soci Art. 7) Sono Soci dell'AS.T.RA SOCCORSO PERO tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che, avendo dimostrato di possedere i requisiti morali e civili richiesti, s'impegnino a prestare gratuitamente la propria opera per il conseguimento dei fini di cui agli art. 4) e 5) del presente Statuto all’interno della predetta Associazione. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio e/o come volontari le stesse attività svolte dall’AS.T.RA. SOCCORSO PERO. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti nonché giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. Art. 8) I diritti dei soci sono: a - Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti organizzativi da esso derivati b - Eleggere cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente Art.7) c - Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto d - Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambìto dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi del presente Statuto. Art. 9) I doveri dei Soci sono: a - Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi b - Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell’Associazione Art. 10) La qualità dì Socio si perde: a - per morosità b - per decadenza c - per espulsione Perdono la qualità di Socio per espulsione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l’Associazione. TITOLO TERZO: Patrimonio sociale e bilancio Art. 11) Il patrimonio iniziale della AS.T.RA SOCCORSO PERO è costituito da Euro 1000.00 (mille virgola zero zero). Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti, donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra eventuale entrata destinata per delibera del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio. Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio e d'ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le eventuali iniziative promosse dai soci ed approvate dal Consiglio Direttivo costituenti i mezzi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione. Art. 12) L'esercizio finanziario dell'AS.T.RA SOCCORSO PERO comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno. TITOLO QUARTO: Organi sociali Art. 13) Gli organi dell’Associazione sono: a - L'assemblea dei soci b - Il Consiglio Direttivo c - Il Presidente d - Il Collegio dei Sindaci e - Il Collegio dei Probiviri Art. 14) L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per gli adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di sei mesi. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario/a e sotto la responsabilità del Presidente della stessa da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora. Art. 15) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi; purché siano presenti alla riunione almeno i tre quarti degli aventi diritto. Qualora nella votazione di una proposta si ottenga la parità dei voti, questa s'intende respinta. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione nel libro soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 16) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla richiesta, con avviso da affiggere nei locali della Sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. Nel caso in cui ciò non avvenga i richiedenti possono, dopo il quinto giorno, convocare la medesima con le stesse formalità. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabilita per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quel fissato per l'adunanza. Partecipano all’Assemblea coloro i quali sono regolarmente iscritti nel libro Soci da almeno sei mesi; ed eventuali dipendenti e collaboratori ad uopo invitati dal Consiglio Direttivo in funzione degli argomenti trattati. I Soci impossibilitati a presenziare possono delegare per iscritto altri Soci. Art. 17) In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda. Art. 18) I compiti dell’Assemblea sono: a - approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31.12 e quello preventivo b - approvare la relazione del Consiglio Direttivo c - determinare le linee programmatiche dell'Associazione d - approvare i regolamenti dell'Associazione e - deliberare le modifiche dello statuto f - deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione g - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e dei sindaci, La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 maggio di ogni anno. Art. 19) Il Consiglio Direttivo è composto di 7 membri e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei propri componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo che sono aperte ai soci salvo che per argomenti riguardanti singole persone, sono convocate dal Presidente tramite avviso affisso in sede entro cinque giorni dalla data fissata per l'adunanza e contenente gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, nonché con preavviso telefonico a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Consiglio debba essere riunito su richiesta dei suoi componenti ed il Presidente non provveda a convocarlo, i richiedenti possono dopo il quinto giorno dalla richiesta, convocare la riunione con le stesse modalità Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario/a e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo. Art. 20) I compiti del Consiglio Direttivo sono: a - Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente Art.18) b - Eseguire i deliberati dell'Assemblea c - Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione d - Autorizzare il Presidente a stipulare contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi e - Aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto f - Decidere in via definitiva sull'ammissione dei Soci e adottare i provvedimenti di cui ai precedenti Art. 9-10-11) g - Nominare i responsabili di settore h - Proporre all’assemblea i nominativi del responsabile di sede da eleggere Art. 21) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni col metodo del voto palese, salvo quando si tratti di singole persone e delle elezioni delle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, del vice presidente che ne ha assunto la presidenza. Art. 22) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo la elezione da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario/a ed un tesoriere. Tali cariche non possono essere ricoperte da dipendenti e dai collaboratori dell'Associazione. Art. 23) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione. Può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti a titolo oneroso e/o a titolo gratuito dell'Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e riscuote somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente è autorizzato a sostenere spese con limite fissato nella prima riunione prevista dal Consiglio Direttivo. Il Presidente se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice presidente o ad altro componente il Consiglio stesso. Art. 24) I compiti del Segretario/a e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione. Art. 25) Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci elegge nel proprio seno il Presidente. Art. 26) Il collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dei conti in conformità a quanto disposto dall'art.2403) del codice civile, per esso valgono inoltre le altre norme compatibili di cui agli artt. 2397) e ss. del Codice Civile. Il Collegio dei Sindaci, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci. Nelle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci redige un verbale da trascrivere in apposito libro. Art. 27) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente. Art. 28) Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti Art. 9-10-11) Delibera altresì sulle controversie fra Soci e Consiglio Direttivo e fra singoli componenti del Consiglio e il consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare in apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione. Art. 29) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla surroga di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo. Art. 30) Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente Art.10) lettera b), e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti di cui all'Art.10 lettera b) e c) sono esecutivi al momento della comunicazione Raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 31) Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che siano informati a criteri partecipativi. Art. 32) Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate ed hanno durata quadriennale. E' consentita la rieleggibilità degli uscenti Art. 33) Distinzione ed emblemi. Le tessere, ì distintivi, i diplomi e gli attestati di benemerenza dovranno portare il simbolo deliberato dall'assemblea dei Soci. TITOLO QUINTO: Disposizioni finali Art. 34) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto alla Associazione A.V.I.S. DONATORI - Sezione di Pero Art. 35) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti derivanti da esso o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.